Statuto dell'associazione

Denominazione – Sede – Scopo

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione “Rosolinesi in Siracusa”.

Art. 2 - Essa ha sede in Siracusa, via N. Grotticelle, 16/a, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Assenza. Nell’abito della provincia di Siracusa, la sede sociale può essere trasferita su deliberato dell’assemblea ordinaria.

Art. 3 – L’Associazione no profit, apolitica, ed apartitica ha lo scopo di contribuire a far conoscere i rosolinesi residenti a Siracusa, Belvedere, Cassibile per insieme ricordare, rivivere e tramandare le tradizioni legate all’ambiente di Rosolini. Si propone, altresì, di svolgere attività sociali per i propri iscritti, compresi familiari a carico e conviventi. Per raggiungere tali fini organizzerà incontri, serate ricreative, gite, conferenze e quant’altro e si adopererà per ottenere nei settori commerciali, culturali, turistici e/o ricreativi agevolazioni.

 

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4 – Il patrimonio è costituito:

a)      dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione:

b)      da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c)      da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a)      dalle quote sociali

b)      dal ricavo dell’organizzazioni di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c)      da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

 

Art. 5 – L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 31 gennaio di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.

 

Associati

 

Art. 6 – Sono associate le persone nate a Rosolini o che vi abbiano abitato per più di 5 anni, od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che versano, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L’Associazione comprende:

a)      soci fondatori;

b)      soci ordinari;

c)      soci onorari;

d)     soci simpatizzanti[1].

 

Sono soci fondatori coloro i quali al momento della costituzione presenteranno domanda di iscrizione e verseranno la relativa quota annuale, ovvero i soci ordinari dopo 10 anni di interrotta partecipazione all’associazione, salvo diversa statuizione dell’assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Sono soci ordinari chi aderirà successivamente.

Sono soci onorari quelle persone eminenti a cui l’associazione riterrà opportuno tributare tale omaggio.

I soci onorari non avranno diritto di voto e sono esentati dal versamento della quota annuale di iscrizione.

Sono soci simpatizzanti quelle persone amiche presentate dai soci. I soci simpatizzanti pagheranno la quota annuale differente dai soci ordinari ma non avranno diritto di voto.

Art. 7 – Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali ed a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione.

Art. 8 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio ; la indegnità verrà sancita dal l’Assemblea degli associati.

 

Amministrazione

Art. 9 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da nove a 15 membri, di cui la maggioranza scelti tra i soci fondatori, eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Il primo Consiglio nominato scadrà improrogabilmente il 31/12/2001.

Art. 10 – Il Consiglio nomina nel proprio seno, tra i soci fondatori, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provvedutio l’Assemblea degli associati.

 

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, i quali sono rieleggibili.

Art.11 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 4 dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Il Consiglio si può riunire anche fuori dalla sede sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.12 – Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

Art.13 – Il Presidente, ed in sua assenza, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

Assemblee dei soci fondatori

Art.14 – I soci fondatori si riuniscono solo su espressa richiesta della metà più uno degli iscritti. Ad essi spetta ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e possono deliberare su tutti gli argomenti di competenza dell’assemblea ordinaria e modificarne inappellabilmente ogni decisione.

 

Assemblee dei soci ordinari

Art.15 – Gli associati fondatori e ordinari sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno entro il 30 aprile e il 31 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell’art.20 C.C.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art.16 - L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.17 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola di pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Collegio, salvo, per l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Nessuno associato può, però, rappresentare più di due soci.

Art.18 – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutinatori.

Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutinatori.

Art.19 – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art 21 C.C.

 

Collegio dei Revisori

Art.20 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori di cui uno con funzione di presidente, costituito da tre membri, eletti ogni due anni dall’Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individuale, ad atti di ispezione e di controllo.

 

Scioglimento

Art.21 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art.21 C.C. dell’assemblea del soci fondatori, la quale procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

 

Controversie

Art. 22 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea dei soci fondatori; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura, il loro lodo sarà inappellabile.

Art.23 – L’Associazione dovrà essere fornita dei seguenti libri:

- Libro dei soci;

- Libro verbali assemblee;

- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

- Libro delle deliberazioni dei revisori dei conti;

- Libro cassa.

Detti libri verranno affidati al Segretario.

Art.24 – Per le ipotesi non contemplate del presente statuto troveranno applicazioni le norme del codice civile.

 

 

 

 

 



[1] Giusta delibera dell’Assemblea dei Soci.